M.I.P.A.A.F.: CIRCOLARE n. 18032 del 24/3/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER OPERATORI IPPICI IMPEGNATI NELLA CURA DEI CAVALLI

Nella circolare emessa ieri in serata (n. 18032)  il Mipaaf rende noto che "non sono state modificate le previsioni di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del Dpcm 9 Marzo 2020, in base alle quali resta possibile procedere all'allenamento dei cavalli sportivi e ippici all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purchè venga fatta regolare e specifica comunicazione alla competente Prefettura.

Tale specifica è confermata anche dal recente Dpcm 22 Marzo 2020 che alla lettera d) consente chiaramente anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che sono configurabili nelle varie sottocategorie della attività economica classificata come "Ateco 01" nell'allegato 1 del Dpcm del 22 Marzo u.s. In particolare si citano: "codice Ateco 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, bardotti; codice Ateco 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi; codice Ateco 1.50: include l'allevamento di animali senza una produzione specializzata; codice Ateco 1.62.09: attività zootecniche per conto terzi, attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, attività legate all'inseminazione artificiale, doma di equini .... omissis; codice Ateco 1.62.01: attività dei maniscalchi".

La circolare Mipaaf allegata evidenzia, quindi, che "al fine di adottare misure omogenee e di permettere i necessari spostamenti le figure professionali riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono: dipenenti delle Società di corse operanti negli impianti e negli ippodromi, operatori ippici legati e collegabili ai cavalli presenti in struttura: proprietari, allevatori, allenatori, guidatori, fantini,amazzoni, maniscalchi, artieri, autisti dei van per il trasporto dei cavalli".

Al fine di dimostrare le comprovate esigenze lavorative il soggetto professionale appartenente alle categorie sopra evidenziate è tenuto a produrre la seguente documentazione: documento di identità valido, autodichiarazione sostitutiva nella quale specifica il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente, collaboratore con la sua qualifica professionale o documento equipollente: titolo di proprietà del cavallo, passaporto del cavallo, licenza professionale), documento che attesti provenienza e destinazione del/dei cavallo/i, la sede di custodia del/i cavallo/i.

Mipaaf Circolare 18032